I 5 mesi di astensione obbligatoria per le donne lavoratrici in gravidanza riguardano solitamente tra i due mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Alternativamente, su richiesta esclusiva della futura mamma e dietro parere medico favorevole certificato, l’astensione può spostarsi di un mese e quindi la donna può decidere, se le condizioni di salute lo consentono, di lavorare fino a un mese prima del parto e restare a casa per 4 mesi dopo la nascita del bambino.
In ogni caso si tratta di un diritto irrevocabile e irrinunciabile e i datori di lavoro hanno l’obbligo di riconoscerlo. Questi cinque mesi sono regolarmente retribuiti anche se nella percentuale ridotta e dunque pari all’80% dello stipendio abituale.
Nessun trattamento diversificato è previsto dal punto di vista previdenziale: il periodo di astensione obbligatoria per maternità resta utile per tutti i trattamenti pensionistici. Onere della lavoratrice è la presentazione dei documenti necessari a richiedere l’astensione, che andranno presentati in duplice copia al datore di lavoro e all’INPS: il primo è la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con l’indicazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, e il secondo è il certificato medico di gravidanza sullo specifico modulo in dotazione alla Asl.
I termini dell’astensione si estendono e possono riguardare anche tutti i nove mesi di gestazione nel caso di complicazioni che richiedono il riposo assoluto o di condizioni di lavoro particolarmente pregiudizievoli per salute della donna e del bambino, accertata l’impossibilità di delegare la lavoratrice a mansioni meno faticose.
Forme di tutela sono previste anche al rientro dalla astensione obbligatoria: sia la madre che il neopapà hanno diritto all’astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo di 10 mesi (comunque non più di sei mesi per genitore) anche non consecutivi durante i primi otto anni di vita del figlio. In particolare durante il primo anno dopo il parto la mamma ha diritto a due permessi di riposo di un’ora.
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi sempre fino all’ottavo anno: nei primi tre anni i permessi sono illimitati, mentre dal quarto all’ottavo compleanno è concesso un massimo di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. Fino al compimento del primo anno del bambino la donna lavoratrice non può essere licenziata.
Queste norme sono un diritto delle donne: è importante denunciare i datori di lavoro che non le rispettano.
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