Maternità, congedo e diritti delle mamme

I 5 mesi di astensione obbligatoria per le donne lavoratrici in gravidanza riguardano solitamente tra i due mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Alternativamente, su richiesta esclusiva della futura mamma e dietro parere medico favorevole certificato, l’astensione può spostarsi di un mese e quindi la donna può decidere, se le condizioni di salute lo consentono, di lavorare fino a un mese prima del parto e restare a casa per 4 mesi dopo la nascita del bambino.
In ogni caso si tratta di un diritto irrevocabile e irrinunciabile e i datori di lavoro hanno l’obbligo di riconoscerlo. Questi cinque mesi sono regolarmente retribuiti anche se nella percentuale ridotta e dunque pari all’80% dello stipendio abituale.
Nessun trattamento diversificato è previsto dal punto di vista previdenziale: il periodo di astensione obbligatoria per maternità resta utile per tutti i trattamenti pensionistici. Onere della lavoratrice è la presentazione dei documenti necessari a richiedere l’astensione, che andranno presentati in duplice copia al datore di lavoro e all’INPS: il primo è la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con l’indicazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, e il secondo è il certificato medico di gravidanza sullo specifico modulo in dotazione alla Asl.
I termini dell’astensione si estendono e possono riguardare anche tutti i nove mesi di gestazione nel caso di complicazioni che richiedono il riposo assoluto o di condizioni di lavoro particolarmente pregiudizievoli per salute della donna e del bambino, accertata l’impossibilità di delegare la lavoratrice a mansioni meno faticose.
Forme di tutela sono previste anche al rientro dalla astensione obbligatoria: sia la madre che il neopapà hanno diritto all’astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo di 10 mesi (comunque non più di sei mesi per genitore) anche non consecutivi durante i primi otto anni di vita del figlio. In particolare durante il primo anno dopo il parto la mamma ha diritto a due permessi di riposo di un’ora.
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi sempre fino all’ottavo anno: nei primi tre anni i permessi sono illimitati, mentre dal quarto all’ottavo compleanno è concesso un massimo di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. Fino al compimento del primo anno del bambino la donna lavoratrice non può essere licenziata.
Queste norme sono un diritto delle donne: è importante denunciare i datori di lavoro che non le rispettano.
In ogni caso si tratta di un diritto irrevocabile e irrinunciabile e i datori di lavoro hanno l’obbligo di riconoscerlo. Questi cinque mesi sono regolarmente retribuiti anche se nella percentuale ridotta e dunque pari all’80% dello stipendio abituale.
Nessun trattamento diversificato è previsto dal punto di vista previdenziale: il periodo di astensione obbligatoria per maternità resta utile per tutti i trattamenti pensionistici. Onere della lavoratrice è la presentazione dei documenti necessari a richiedere l’astensione, che andranno presentati in duplice copia al datore di lavoro e all’INPS: il primo è la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con l’indicazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, e il secondo è il certificato medico di gravidanza sullo specifico modulo in dotazione alla Asl.
I termini dell’astensione si estendono e possono riguardare anche tutti i nove mesi di gestazione nel caso di complicazioni che richiedono il riposo assoluto o di condizioni di lavoro particolarmente pregiudizievoli per salute della donna e del bambino, accertata l’impossibilità di delegare la lavoratrice a mansioni meno faticose.
Forme di tutela sono previste anche al rientro dalla astensione obbligatoria: sia la madre che il neopapà hanno diritto all’astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo di 10 mesi (comunque non più di sei mesi per genitore) anche non consecutivi durante i primi otto anni di vita del figlio. In particolare durante il primo anno dopo il parto la mamma ha diritto a due permessi di riposo di un’ora.
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi sempre fino all’ottavo anno: nei primi tre anni i permessi sono illimitati, mentre dal quarto all’ottavo compleanno è concesso un massimo di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. Fino al compimento del primo anno del bambino la donna lavoratrice non può essere licenziata.
Queste norme sono un diritto delle donne: è importante denunciare i datori di lavoro che non le rispettano.
Tag:
Vita da genitoriGrazie, riceverai una mail con le istruzioni per attivare il commento!
Se non ricevi il messaggio controlla anche tra la tua posta indesiderata,
il messaggio potrebbe essere erroneamente considerato come spam.
Riceverai una mail con le istruzioni per la pubblicazione del tuo commento.
I commenti sono moderati.