La separazione giudiziale

Quando due coniugi decidono di separarsi ma non sono d’accordo sui termini e le modalità, oppure uno solo dei due ritiene non più tollerabile la convivenza, allora si procede alla separazione giudiziale.
Nel primo caso entrambi i coniugi si rivolgeranno al tribunale per ottenere la sentenza di separazione (quindi i due processi saranno riuniti in uno), mentre nel secondo il coniuge che propone la separazione presenta ricorso in tribunale, il quale dovrà notificarlo all’altro.
Questo tipo di separazione ha l’indubbia criticità di durare a lungo (si tratta di un processo vero e proprio) e di comportare costi anche ragguardevoli, visto che entrambi i coniugi dovranno essere assistiti da un avvocato. Non da ultimo, è frutto di maggiore conflittualità della separazione consensuale, conflittualità che può essere esacerbata dall’attesa e dalla necessità di trovare un accordo sui tanti aspetti pratici che devono essere definiti.
Diritti e doveri
Non trattandosi del divorzio, che sancisce la conclusione del rapporto matrimoniale a tutti gli effetti, la separazione, anche se è conflittuale e non si basa sull’accordo tra i due coniugi, prevede comunque che si mantengano alcuni doveri nei confronti del coniuge più debole economicamente (variabili, però, a differenza della separazione consensuale, in caso di addebito o meno della stessa) e dei figli, che hanno il diritto di continuare a essere educati e mantenuti da entrambi i genitori.
Naturalmente, la decisione di separarsi è pertinente ai soli coniugi, o a uno solo dei due, per motivi anche non certificabili o provabili in modo certo. Se, infatti, nel vecchio codice civile la separazione era consentita solo a seguito della violazione dei doveri imposti dal matrimonio da parte di uno dei due coniugi (infedeltà, violenza, abbandono, ecc.), attualmente è considerata valida la sola valutazione di uno dei coniugi che la convivenza sia diventata intollerabile, qualsiasi siano le motivazioni, e/o gravemente lesiva dell’educazione dei figli. Quindi, essa è consentita non solo per incompatibilità caratteriali, ma anche per la fine del rapporto di affetto tra i coniugi, per cui è sufficiente la volontà di uno solo.
Come procedere
Per la domanda di separazione bisogna rivolgersi al tribunale competente, vale a dire quello del luogo di ultima residenza dei coniugi o del coniuge cosiddetto convenuto (quello cui è notificata la separazione, ma che non ha promosso la causa), di norma. La presentazione della domanda comporta l’apertura di un ricorso, in cui i coniugi esporranno i fatti, dichiareranno se ci sono figli e allegheranno anche i documenti che attestano la situazione economica. In questa prima fase è competente il Presidente del tribunale, che stabilisce, entro 5 giorni, la data di comparizione (entro 90 giorni) e la notifica della stessa a entrambi i coniugi.
Alla prima udienza si devono presentare tutti e due, ciascuno con il proprio avvocato, e il giudice ha il dovere di tentare la riconciliazione. Se questa non avviene, fissa la data per l’inizio del processo, che sarà seguito dal giudice istruttore. In questa fase, però, il giudice prende tutti i provvedimenti urgenti, in particolare sulla casa comune, l’assegno di mantenimento e la custodia dei figli. Sono revocabili in qualsiasi momento, ma la sentenza è immediatamente esecutiva.
Con la comparsa di fronte al giudice istruttore si apre il processo vero e proprio. Qui non si valuta più se sia ancora possibile la riconciliazione, ma si emette la sentenza di separazione e si definiscono gli aspetti pratici (eventualmente rimandabili a un secondo momento).
L’addebito di colpa
Se richiesto, il giudice può indicare nella sentenza di separazione che essa è da attribuire alla mancanza da parte di uno dei due nei confronti dei doveri dettati dal matrimonio. L’addebito ha dei precisi effetti: il coniuge che si vede attribuire la colpa non può richiedere l’assegno di mantenimento, ma solo gli alimenti, e ha delle limitazioni nel caso di morte del coniuge sui diritti di successione.
Se si cambia idea?
Come nel caso della separazione consensuale, i termini effettivi stabiliti dalla sentenza possono essere modificati da uno o da entrambi i coniugi in qualsiasi momento, per giustificati motivi, sia per quanto riguarda le condizioni economiche, sia per quelle relative all’affidamento dei figli.
I tempi
Rispetto a una separazione consensuale, la giudiziale prevede tempi più lunghi, oltre che pratiche più complesse. Se la prima udienza infatti va fissata entro 3 mesi, tra l’ordinanza del presidente del tribunale e la data della seconda udienza devono passare almeno 45 giorni.
Il processo, poi, può avere tempi variabili, a seconda che sia tutto definito in un sola udienza o, più facilmente, in più incontri, dato che si deve trovare un accordo sugli aspetti pratici ed economici della separazione. Inoltre, è prevista la presentazione di memorie scritte dai legali difensori dei due coniugi, di documenti di vario genere, indagini bancarie, eventuali testimonianze e ascolto, se necessario, dei figli o di altre persone rilevanti per il caso.
È chiaro quindi perché, in media, tale processo duri 3 anni, contro i pochi mesi previsti per la separazione consensuale.
Nel primo caso entrambi i coniugi si rivolgeranno al tribunale per ottenere la sentenza di separazione (quindi i due processi saranno riuniti in uno), mentre nel secondo il coniuge che propone la separazione presenta ricorso in tribunale, il quale dovrà notificarlo all’altro.
Questo tipo di separazione ha l’indubbia criticità di durare a lungo (si tratta di un processo vero e proprio) e di comportare costi anche ragguardevoli, visto che entrambi i coniugi dovranno essere assistiti da un avvocato. Non da ultimo, è frutto di maggiore conflittualità della separazione consensuale, conflittualità che può essere esacerbata dall’attesa e dalla necessità di trovare un accordo sui tanti aspetti pratici che devono essere definiti.
Diritti e doveri
Non trattandosi del divorzio, che sancisce la conclusione del rapporto matrimoniale a tutti gli effetti, la separazione, anche se è conflittuale e non si basa sull’accordo tra i due coniugi, prevede comunque che si mantengano alcuni doveri nei confronti del coniuge più debole economicamente (variabili, però, a differenza della separazione consensuale, in caso di addebito o meno della stessa) e dei figli, che hanno il diritto di continuare a essere educati e mantenuti da entrambi i genitori.
Naturalmente, la decisione di separarsi è pertinente ai soli coniugi, o a uno solo dei due, per motivi anche non certificabili o provabili in modo certo. Se, infatti, nel vecchio codice civile la separazione era consentita solo a seguito della violazione dei doveri imposti dal matrimonio da parte di uno dei due coniugi (infedeltà, violenza, abbandono, ecc.), attualmente è considerata valida la sola valutazione di uno dei coniugi che la convivenza sia diventata intollerabile, qualsiasi siano le motivazioni, e/o gravemente lesiva dell’educazione dei figli. Quindi, essa è consentita non solo per incompatibilità caratteriali, ma anche per la fine del rapporto di affetto tra i coniugi, per cui è sufficiente la volontà di uno solo.
Come procedere
Per la domanda di separazione bisogna rivolgersi al tribunale competente, vale a dire quello del luogo di ultima residenza dei coniugi o del coniuge cosiddetto convenuto (quello cui è notificata la separazione, ma che non ha promosso la causa), di norma. La presentazione della domanda comporta l’apertura di un ricorso, in cui i coniugi esporranno i fatti, dichiareranno se ci sono figli e allegheranno anche i documenti che attestano la situazione economica. In questa prima fase è competente il Presidente del tribunale, che stabilisce, entro 5 giorni, la data di comparizione (entro 90 giorni) e la notifica della stessa a entrambi i coniugi.
Alla prima udienza si devono presentare tutti e due, ciascuno con il proprio avvocato, e il giudice ha il dovere di tentare la riconciliazione. Se questa non avviene, fissa la data per l’inizio del processo, che sarà seguito dal giudice istruttore. In questa fase, però, il giudice prende tutti i provvedimenti urgenti, in particolare sulla casa comune, l’assegno di mantenimento e la custodia dei figli. Sono revocabili in qualsiasi momento, ma la sentenza è immediatamente esecutiva.
Con la comparsa di fronte al giudice istruttore si apre il processo vero e proprio. Qui non si valuta più se sia ancora possibile la riconciliazione, ma si emette la sentenza di separazione e si definiscono gli aspetti pratici (eventualmente rimandabili a un secondo momento).
L’addebito di colpa
Se richiesto, il giudice può indicare nella sentenza di separazione che essa è da attribuire alla mancanza da parte di uno dei due nei confronti dei doveri dettati dal matrimonio. L’addebito ha dei precisi effetti: il coniuge che si vede attribuire la colpa non può richiedere l’assegno di mantenimento, ma solo gli alimenti, e ha delle limitazioni nel caso di morte del coniuge sui diritti di successione.
Se si cambia idea?
Come nel caso della separazione consensuale, i termini effettivi stabiliti dalla sentenza possono essere modificati da uno o da entrambi i coniugi in qualsiasi momento, per giustificati motivi, sia per quanto riguarda le condizioni economiche, sia per quelle relative all’affidamento dei figli.
I tempi
Rispetto a una separazione consensuale, la giudiziale prevede tempi più lunghi, oltre che pratiche più complesse. Se la prima udienza infatti va fissata entro 3 mesi, tra l’ordinanza del presidente del tribunale e la data della seconda udienza devono passare almeno 45 giorni.
Il processo, poi, può avere tempi variabili, a seconda che sia tutto definito in un sola udienza o, più facilmente, in più incontri, dato che si deve trovare un accordo sugli aspetti pratici ed economici della separazione. Inoltre, è prevista la presentazione di memorie scritte dai legali difensori dei due coniugi, di documenti di vario genere, indagini bancarie, eventuali testimonianze e ascolto, se necessario, dei figli o di altre persone rilevanti per il caso.
È chiaro quindi perché, in media, tale processo duri 3 anni, contro i pochi mesi previsti per la separazione consensuale.
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