La separazione consensuale

Quando i due coniugi, per scelta condivisa o anche solo di uno dei due, decidono di lasciarsi, il primo passo da compiere di fronte alla legge è la separazione. In tal modo non concludono il rapporto matrimoniale, ma, per così dire, lo sospendono, in attesa di una possibile riconciliazione o della chiusura definitiva tramite il divorzio
Se entrambi i coniugi sono d’accordo sia sul porre fine al matrimonio sia sugli aspetti pratici che questo comporta (casa di residenza, divisione dei beni, gestione e mantenimento dei figli, ecc.), ricorrono al giudice per chiedere una separazione consensuale, che ha l’indubbio vantaggio di lasciare alla discrezione di entrambi i coniugi le decisioni e le scelte da effettuare. Oltre alla minore conflittualità che questo tipo di separazione di solito porta con sé, un altro aspetto molto positivo riguarda la stessa procedura legale, che risulta molto più rapida e snella rispetto alla separazione giudiziale (in media ci si impiega dai 3 ai 7 mesi).
Diritti e doveri
La separazione, si diceva, non è la conclusione del matrimonio, per cui i due coniugi mantengono inalterati alcuni doveri che hanno nei confronti del partner e degli eventuali figli. Non sono quindi più obbligati né alla coabitazione né alla fedeltà, ma mantengono i loro doveri genitoriali nei confronti dei figli (in termini di sussidio economico, ma anche accudimento ed educazione) e devono provvedere all’assistenza materiale verso il coniuge ritenuto più debole.
Come procedere
La scelta di separarsi rimane insindacabilmente a discrezione dei coniugi, ma è necessario rivolgersi alla legge per ratificare questa decisione. Il tribunale civile procede all’omologazione del nuovo stato di fatto dopo una verifica su alcuni aspetti: che la separazione sia davvero consensuale, vale a dire che effettivamente i due coniugi siano concordi, e che gli accordi presi dai due siano compatibili con i loro doveri. Tali doveri sono sia relativi al mantenimento adeguato del coniuge ritenuto più debole economicamente, sia relativi ai figli, a tutti i livelli. Nel caso gli accordi stabiliti dai coniugi non siano idonei, il giudice provvede a riconvocarli per chiedere una soluzione coerente con le leggi che normano il diritto di famiglia. Nel caso la soluzione non fosse adeguata, può annullare l’omologazione.
Concretamente, per ottenere la separazione consensuale, i due coniugi devono farne domanda al tribunale competente (del luogo di residenza di entrambi), il quale entro 5 giorni deve fissare la data in cui i due dovranno comparire di fronte al giudice. Quando si è convocati è necessario comparire personalmente, ma non è richiesta la presenza di un avvocato. Il giudice ha l’obbligo di ascoltare entrambi i coniugi, prima separatamente poi insieme, per tentare una riconciliazione. Se la decisione rimane ferma, allora si verbalizza e si registrano anche le condizioni che i due coniugi hanno scelto (mantenimento, assistenza, dimora e visite parentali dei figli, ecc.). Dopo i controlli cui si accennava prima, se ogni aspetto della separazione soddisfa i requisiti della legge, viene omologata e ha valore legale, per cui viene annotata sull’atto di matrimonio.
Se si cambia idea?
La separazione consensuale, e il relativo accordo sottoscritto, non è un dispositivo legale passato in giudicato, motivo per cui è possibile in ogni momento, per validi motivi, cambiarlo. Questo avviene in due casi. Il primo è relativo alla volontà anche solo di un coniuge di modificare i termini dell’accordo. Per farlo si deve rivolgere al giudice e presentare motivazioni valide. Per esempio, nel caso di perdita dell’occupazione, può fare richiesta di rivedere l’assegno di mantenimento. Se l’altro coniuge si dichiara d’accordo la modifica è rapida, altrimenti sarà il giudice a pronunciarsi in merito.
Il secondo caso è invece la decisione di riconciliarsi. Anche qui la scelta è a discrezione dei coniugi e può anche essere solo di fatto, oppure tramite una dichiarazione di fronte al giudice. Non è considerata prova di riconciliazione il ritorno a rapporti più sereni tra i coniugi o una frequentazione più assidua. La riconciliazione avviene quando tornano a vivere stabilmente sotto lo stesso tetto per libera scelta (e non, per esempio, per difficoltà economiche), riprendendo una routine di vita a due.
Se entrambi i coniugi sono d’accordo sia sul porre fine al matrimonio sia sugli aspetti pratici che questo comporta (casa di residenza, divisione dei beni, gestione e mantenimento dei figli, ecc.), ricorrono al giudice per chiedere una separazione consensuale, che ha l’indubbio vantaggio di lasciare alla discrezione di entrambi i coniugi le decisioni e le scelte da effettuare. Oltre alla minore conflittualità che questo tipo di separazione di solito porta con sé, un altro aspetto molto positivo riguarda la stessa procedura legale, che risulta molto più rapida e snella rispetto alla separazione giudiziale (in media ci si impiega dai 3 ai 7 mesi).
Diritti e doveri
La separazione, si diceva, non è la conclusione del matrimonio, per cui i due coniugi mantengono inalterati alcuni doveri che hanno nei confronti del partner e degli eventuali figli. Non sono quindi più obbligati né alla coabitazione né alla fedeltà, ma mantengono i loro doveri genitoriali nei confronti dei figli (in termini di sussidio economico, ma anche accudimento ed educazione) e devono provvedere all’assistenza materiale verso il coniuge ritenuto più debole.
Come procedere
La scelta di separarsi rimane insindacabilmente a discrezione dei coniugi, ma è necessario rivolgersi alla legge per ratificare questa decisione. Il tribunale civile procede all’omologazione del nuovo stato di fatto dopo una verifica su alcuni aspetti: che la separazione sia davvero consensuale, vale a dire che effettivamente i due coniugi siano concordi, e che gli accordi presi dai due siano compatibili con i loro doveri. Tali doveri sono sia relativi al mantenimento adeguato del coniuge ritenuto più debole economicamente, sia relativi ai figli, a tutti i livelli. Nel caso gli accordi stabiliti dai coniugi non siano idonei, il giudice provvede a riconvocarli per chiedere una soluzione coerente con le leggi che normano il diritto di famiglia. Nel caso la soluzione non fosse adeguata, può annullare l’omologazione.
Concretamente, per ottenere la separazione consensuale, i due coniugi devono farne domanda al tribunale competente (del luogo di residenza di entrambi), il quale entro 5 giorni deve fissare la data in cui i due dovranno comparire di fronte al giudice. Quando si è convocati è necessario comparire personalmente, ma non è richiesta la presenza di un avvocato. Il giudice ha l’obbligo di ascoltare entrambi i coniugi, prima separatamente poi insieme, per tentare una riconciliazione. Se la decisione rimane ferma, allora si verbalizza e si registrano anche le condizioni che i due coniugi hanno scelto (mantenimento, assistenza, dimora e visite parentali dei figli, ecc.). Dopo i controlli cui si accennava prima, se ogni aspetto della separazione soddisfa i requisiti della legge, viene omologata e ha valore legale, per cui viene annotata sull’atto di matrimonio.
Se si cambia idea?
La separazione consensuale, e il relativo accordo sottoscritto, non è un dispositivo legale passato in giudicato, motivo per cui è possibile in ogni momento, per validi motivi, cambiarlo. Questo avviene in due casi. Il primo è relativo alla volontà anche solo di un coniuge di modificare i termini dell’accordo. Per farlo si deve rivolgere al giudice e presentare motivazioni valide. Per esempio, nel caso di perdita dell’occupazione, può fare richiesta di rivedere l’assegno di mantenimento. Se l’altro coniuge si dichiara d’accordo la modifica è rapida, altrimenti sarà il giudice a pronunciarsi in merito.
Il secondo caso è invece la decisione di riconciliarsi. Anche qui la scelta è a discrezione dei coniugi e può anche essere solo di fatto, oppure tramite una dichiarazione di fronte al giudice. Non è considerata prova di riconciliazione il ritorno a rapporti più sereni tra i coniugi o una frequentazione più assidua. La riconciliazione avviene quando tornano a vivere stabilmente sotto lo stesso tetto per libera scelta (e non, per esempio, per difficoltà economiche), riprendendo una routine di vita a due.
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