Adottare un bambino

Che sia una scelta dettata dall’impossibilità di concepire un figlio o dalla volontà di dare un futuro migliore a un bambino in difficoltà, l’adozione non è un percorso semplice e non è consentito a chiunque. Impone tempi lunghi, una complessa burocrazia e può avere importanti effetti psicologici ed emotivi, ma permette di accogliere nella propria famiglia un nuovo membro, che diverrà tale a tutti gli effetti.
L’adozione in Italia
Secondo la Costituzione italiana l’adozione di un minore rappresenta l’ultima ratio, la via da intraprendere se non è in alcun modo possibile mantenere il bambino all’interno della sua famiglia di origine (non è questo il caso di neonati non riconosciuti all’atto della nascita dalla madre, secondo un diritto che ogni donna ha, di partorire in sicurezza e totale anonimato).
Inoltre, soprattutto dalla promulgazione dellalegge 149/01 che regola l’adozione nazionale, l’accento è sull’interesse del bambino: a lui appartiene il diritto di avere un famiglia che lo accolga, lo educhi e lo mantenga, non alla coppia che vorrebbe adottare. Non tutti possono infatti intraprendere questo lungo iter, né tutti arriveranno alla sua felice conclusione.
Innanzitutto ci sono precisi requisiti per le coppie che vogliono adottare: devono essere sposate da almeno 3 anni (se da meno devono portare prove di stabile convivenza precedente per raggiungere questo arco temporale) senza processi di separazione, che sia di fatto o de jure, in atto. La differenza di età rispetto al minore deve essere di minimo 18 e massimo 45 anni (per rispettare il più possibile la genitorialità naturale). Le coppie devono inoltre poter certificare condizioni economiche sufficienti, mezzi adeguati e una situazione personale e di relazione, a livello psicologico ed emotivo, stabile.
Le coppie di fatto, che siano etero o omosessuali, attualmente non possono adottare. Per i single il discorso è analogo: non hanno la possibilità di adottare un bambino (a meno che non sussista un legame tra i due precedente alla richiesta, ma si tratta di casi particolari), ma hanno quella di rivolgersi allo strumento dell’affidamento (che però non prevede un inserimento nella nuova famiglia, quanto un sostegno al bambino in modo che possa rientrare nella famiglia d’origine), valido solo in ambito nazionale e non internazionale.
L’iter per l’adozione
Il processo per l’adozione nazionale, che rimane quella più richiesta ma per cui esiste una disponibilità di bambini adottabili di 1 ogni 10 coppie richiedenti, prevede innanzitutto che la coppia presenti domanda al Tribunale dei Minori, il quale la trasmetterà entro 15 giorni ai servizi sociali competenti per territorio. Da qui iniziano gli incontri con la futura famiglia adottiva, per valutare la loro idoneità sotto tutti i profili, e delle ricerche sulla loro situazione familiare ed economica. L’articolo 2 della legge 149/01 prescrive infatti che “i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”. Non si tratta di requisiti oggettivi e certificabili con documenti, quanto del frutto di un percorso di conoscenza della coppia da parte dei servizi sociali.
Entro 4 mesi questi ultimi dovranno presentare al tribunale la relazione conseguente, relazione di cui il giudice dovrà tener conto per rilasciare il certificato di idoneità. La coppia riceverà poi tutte le informazioni necessarie sul minore e, una volta stabilito l’abbinamento, inizierà un anno di affido preadottivo, in cui il bambino sarà inserito nella nuova famiglia sotto la supervisione dei servizi sociali, cui seguirà l’adozione vera e propria, con l’iscrizione del minore nel nuovo stato di famiglia e l’acquisizione del cognome. Anche il parere del bambino è ascoltato: se ha più di 14 anni dovrà dare il suo assenso perché la procedura sia completata, se ne ha meno la sua opinione sarà comunque tenuta in considerazione.
L’adozione internazionale
Requisiti e ottenimento dei documenti non è diversa se la coppia vuole rivolgersi agli enti di adozione internazionale, ma questa scelta richiede diversi viaggi all’estero e quindi un investimento economico significativo. In media è necessario, dopo aver ricevuto tutti i documenti atti a certificare l’idoneità della coppia (ci possono mettere anche fino a 2 anni), attendere altri 2 anni prima di poter accogliere nella propria famiglia il bambino, con un esborso che nel frattempo può arrivare a cifre elevate.
Nonostante le difficoltà, l’adozione internazionale è diventata un’opzione sempre più richiesta, sia per il calo di bambini da adottare a livello nazionale (grazie all’introduzione di strumenti di sostegno per i genitori naturali come l’affido diurno o l’affiancamento dei servizi sociali alle famiglie di origine e di strutture dedicate) sia per la diminuzione della fertilità delle coppie nei Paesi sviluppati.
Il processo di adozione internazionale si richiama ai principi della Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori, cui l’Italia ha aderito nel 1998 attraverso la legge 476. Deve però tener conto della legislazione del Paese cui appartiene il bambino da adottare e quindi il procedimento, nella seconda fase, si basa sullo strumento della cooperazione in materia di adozione internazionale. Naturalmente l’obiettivo è assicurare sia i diritti dei minori che delle coppie, ma anche contrastare ogni forma di traffico di bambini.
L’iter, paragonabile a quello dell’adozione nazionale nella prima parte, fino all’ottenimento del certificato di idoneità che la coppia riceve, va avanti rivolgendosi a un ente autorizzato che svolge il ruolo di intermediario tra chi ha fatto richiesta, i tribunali italiani competenti e le autorità del Paese scelto. Tale ente seguirà la coppia in tutte le fasi dell’adozione, sia a livello di procedure burocratiche sia nei viaggi, uno o più, per incontrare il bambino e stabilire la relazione. Dopodiché si valuterà se l’adozione potrà procedere o meno, l'ente darà tutta la documentazione necessaria e poi bisognerà attendere il provvedimento del giudice straniero che certifichi la possibilità di adozione. Infine, la Commissione per le adozioni internazionali in Italia autorizzerà il bambino a entrare nel nostro Paese, per un primo periodo di affidamento preadottivo, cui seguirà la trascrizione da parte del Tribunale dei minori dell’atto di adozione nei registri dello stato civile. In tal modo il bambino farà parte a tutti gli effetti legali della famiglia adottiva e diventerà cittadino italiano.
L’adozione in Italia
Secondo la Costituzione italiana l’adozione di un minore rappresenta l’ultima ratio, la via da intraprendere se non è in alcun modo possibile mantenere il bambino all’interno della sua famiglia di origine (non è questo il caso di neonati non riconosciuti all’atto della nascita dalla madre, secondo un diritto che ogni donna ha, di partorire in sicurezza e totale anonimato).
Inoltre, soprattutto dalla promulgazione dellalegge 149/01 che regola l’adozione nazionale, l’accento è sull’interesse del bambino: a lui appartiene il diritto di avere un famiglia che lo accolga, lo educhi e lo mantenga, non alla coppia che vorrebbe adottare. Non tutti possono infatti intraprendere questo lungo iter, né tutti arriveranno alla sua felice conclusione.
Innanzitutto ci sono precisi requisiti per le coppie che vogliono adottare: devono essere sposate da almeno 3 anni (se da meno devono portare prove di stabile convivenza precedente per raggiungere questo arco temporale) senza processi di separazione, che sia di fatto o de jure, in atto. La differenza di età rispetto al minore deve essere di minimo 18 e massimo 45 anni (per rispettare il più possibile la genitorialità naturale). Le coppie devono inoltre poter certificare condizioni economiche sufficienti, mezzi adeguati e una situazione personale e di relazione, a livello psicologico ed emotivo, stabile.
Le coppie di fatto, che siano etero o omosessuali, attualmente non possono adottare. Per i single il discorso è analogo: non hanno la possibilità di adottare un bambino (a meno che non sussista un legame tra i due precedente alla richiesta, ma si tratta di casi particolari), ma hanno quella di rivolgersi allo strumento dell’affidamento (che però non prevede un inserimento nella nuova famiglia, quanto un sostegno al bambino in modo che possa rientrare nella famiglia d’origine), valido solo in ambito nazionale e non internazionale.
L’iter per l’adozione
Il processo per l’adozione nazionale, che rimane quella più richiesta ma per cui esiste una disponibilità di bambini adottabili di 1 ogni 10 coppie richiedenti, prevede innanzitutto che la coppia presenti domanda al Tribunale dei Minori, il quale la trasmetterà entro 15 giorni ai servizi sociali competenti per territorio. Da qui iniziano gli incontri con la futura famiglia adottiva, per valutare la loro idoneità sotto tutti i profili, e delle ricerche sulla loro situazione familiare ed economica. L’articolo 2 della legge 149/01 prescrive infatti che “i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”. Non si tratta di requisiti oggettivi e certificabili con documenti, quanto del frutto di un percorso di conoscenza della coppia da parte dei servizi sociali.
Entro 4 mesi questi ultimi dovranno presentare al tribunale la relazione conseguente, relazione di cui il giudice dovrà tener conto per rilasciare il certificato di idoneità. La coppia riceverà poi tutte le informazioni necessarie sul minore e, una volta stabilito l’abbinamento, inizierà un anno di affido preadottivo, in cui il bambino sarà inserito nella nuova famiglia sotto la supervisione dei servizi sociali, cui seguirà l’adozione vera e propria, con l’iscrizione del minore nel nuovo stato di famiglia e l’acquisizione del cognome. Anche il parere del bambino è ascoltato: se ha più di 14 anni dovrà dare il suo assenso perché la procedura sia completata, se ne ha meno la sua opinione sarà comunque tenuta in considerazione.
L’adozione internazionale
Requisiti e ottenimento dei documenti non è diversa se la coppia vuole rivolgersi agli enti di adozione internazionale, ma questa scelta richiede diversi viaggi all’estero e quindi un investimento economico significativo. In media è necessario, dopo aver ricevuto tutti i documenti atti a certificare l’idoneità della coppia (ci possono mettere anche fino a 2 anni), attendere altri 2 anni prima di poter accogliere nella propria famiglia il bambino, con un esborso che nel frattempo può arrivare a cifre elevate.
Nonostante le difficoltà, l’adozione internazionale è diventata un’opzione sempre più richiesta, sia per il calo di bambini da adottare a livello nazionale (grazie all’introduzione di strumenti di sostegno per i genitori naturali come l’affido diurno o l’affiancamento dei servizi sociali alle famiglie di origine e di strutture dedicate) sia per la diminuzione della fertilità delle coppie nei Paesi sviluppati.
Il processo di adozione internazionale si richiama ai principi della Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori, cui l’Italia ha aderito nel 1998 attraverso la legge 476. Deve però tener conto della legislazione del Paese cui appartiene il bambino da adottare e quindi il procedimento, nella seconda fase, si basa sullo strumento della cooperazione in materia di adozione internazionale. Naturalmente l’obiettivo è assicurare sia i diritti dei minori che delle coppie, ma anche contrastare ogni forma di traffico di bambini.
L’iter, paragonabile a quello dell’adozione nazionale nella prima parte, fino all’ottenimento del certificato di idoneità che la coppia riceve, va avanti rivolgendosi a un ente autorizzato che svolge il ruolo di intermediario tra chi ha fatto richiesta, i tribunali italiani competenti e le autorità del Paese scelto. Tale ente seguirà la coppia in tutte le fasi dell’adozione, sia a livello di procedure burocratiche sia nei viaggi, uno o più, per incontrare il bambino e stabilire la relazione. Dopodiché si valuterà se l’adozione potrà procedere o meno, l'ente darà tutta la documentazione necessaria e poi bisognerà attendere il provvedimento del giudice straniero che certifichi la possibilità di adozione. Infine, la Commissione per le adozioni internazionali in Italia autorizzerà il bambino a entrare nel nostro Paese, per un primo periodo di affidamento preadottivo, cui seguirà la trascrizione da parte del Tribunale dei minori dell’atto di adozione nei registri dello stato civile. In tal modo il bambino farà parte a tutti gli effetti legali della famiglia adottiva e diventerà cittadino italiano.
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